Il decreto fiscale 2019 riapre i termini per la rottamazione delle cartelle esattoriali. Riguarderà i ruoli affidati tra il 2000 e il 2017, con possibilità di rateizzare il pagamento in 5 anni, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Rispetto alle due precedenti edizioni i versamenti dunque potranno essere effettuati in un massimo di 10 rate semestrali (con scadenze 31 luglio e 30 novembre) con un tasso di interesse ridotto dal 4.5% al 2%. Altra novità rispetto al passato sarà la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Si tratta di crediti non prescritti certi ed esigibili appositamente certificati tramite piattaforma telematica gestita dal MEF.
La scadenza per la presentazione delle domande per la rottamazione ter è stata fissata per il 30 aprile 2019. I contribuenti che avessero aderito alla rottamazione bis e che non siano riusciti poi a pagare potranno regolarizzare la laro posizione con il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 entro il 7 dicembre 2018 e poter così accedere alle agevolazioni della rottamazione ter. Invece in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, l’agente di riscossione riprenderà le procedure di riscossione ordinarie.
La rottamazione si può applicare anche alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. È consentita infatti la definizione degli atti di accertamento mediante il solo pagamento delle somme dovute a titolo d’imposta evitando sanzioni, interessi e oneri accessori. Possono essere oggetto dell’agevolazione: gli inviti al contraddittorio notificati al contribuente fino al 24.10.2018 per i quali non sia stato notificato il relativo avviso di accertamento; gli accertamenti con adesione sottoscritti fino al 24.10.2018 ma non ancora perfezionati; gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione notificati fino al 24.10.2018; gli atti di recupero crediti indebitamente utilizzati notificati fino al 24.10.2018.
A differenza delle altre misure in materia di pace fiscale, quest’ultima ha termini molto stretti per il versamento dell’importo dovuto: 13 o 23 novembre 2018 a seconda della casistica.