La realtà digitale e i social network in particolare, acquistano ogni giorno più importanza come mezzi di comunicazione con le altre persone. Diventati vere e proprie piazze virtuali, ci consentono di esprimere la nostra personalità in un ambiente più grande e libero di quello cui siamo normalmente abituati. Più libero, certo, ma non per questo privo di regole. Al contrario, in linea generale, dovremmo sempre ricordare che le regole di comportamento che valgono nella vita “reale” rimangono del tutto valide anche nell’ambiente virtuale.

Ad esempio, in tema di diffamazione, è principio ormai consolidato nella giurisprudenza quello per cui un post, un commento, un’immagine caricati su di un social network integrino senz’altro il reato di diffamazione, se capaci di danneggiare di fronte agli altri la reputazione di una persona. Non solo: una recente sentenza della Corte di Cassazione ha specificato come la capacità naturale del social network di mettere in contatto un gran numero di persone, consentendo una ampissima diffusione dei contenuti caricati, costituisce un’aggravante specifica del reato di diffamazione (quella dell’uso del mezzo pubblicitario), comportando una pena aumentata, in caso di condanna, rispetto all’ipotesi normale.

Ancora, la creazione e l’utilizzo di un falso profilo facebook, apparentemente riferibile ad una persona realmente esistente, sono comportamenti che possono dar luogo al reato di sostituzione di persona, in quanto capaci di trarre in inganno gli altri utenti sulla reale identità del loro interlocutore. D’altra parte, anche la semplice pubblicazione di un’immagine appartenente ad un’altra persona senza il suo consenso può dar luogo ad un trattamento illecito di dati personali, comportamento sanzionato sia in sede civile che, a determinate condizioni, in sede penale. In conclusione, occorre sempre prestare attenzione all’uso che facciamo di questi utili e potenti strumenti: libertà della rete non significa mai arbitrio e, di fronte ad eccessi che ledano i diritti di altri soggetti, si incorre nelle stesse sanzioni previste per la vita “analogica”.

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