Negli ultimi decenni si è diffusa anche nel nostro Paese l’attenzione ad un particolare diritto della personalità, tipico della tradizione anglosassone e nordamericana e poco presente nella nostra tradizione giuridica: il diritto alla privacy. Inteso in origine, nella definizione del giurista americano Louis Brandeis, come il “diritto ad essere lasciati soli”, il concetto di privacy si è evoluto nel tempo, sino a rappresentare oggi non solo il diritto di escludere gli altri dai nostri spazi privati, ma anche l’ambizione di creare e custodire uno spazio personale in cui maturare la propria personalità. Il legislatore italiano ha da tempo provveduto a tradurre in norme e diritti soggettivi queste aspirazioni dei singoli, dando vita da ultimo al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Codice in materia di protezione dei dati personali. In breve, il Codice riconosce al cittadino in primo luogo il diritto di conoscere quali suoi dati personali sono “trattati” da altri soggetti (imprese, professionisti, enti pubblici), per quali fini ha luogo questo trattamento ed in cosa esso consiste (conservazione, utilizzo per fini commerciali, comunicazione a terzi e così via). Viene riconosciuto, inoltre, il diritto del cittadino di ottenere in ogni caso l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali trattati ovvero, se il trattamento non rispetta le regole vigenti, la cancellazione degli stessi.

 Infine, in caso di trattamento per scopi commerciali o di marketing, ovvero in presenza di motivi gravi e fondati, il cittadino può opporsi del tutto al trattamento. Tutti i diritti si esercitano, in modo gratuito, mediante una semplice richiesta al titolare del trattamento, senza particolari formalità. Qualora le richieste del cittadino di esercitare i propri diritti non vengano correttamente eseguite, è possibile ricorre all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali che, se riterrà fondata la domanda, potrà imporre al titolare del trattamento le comunicazioni e le modifiche richieste. Tutto ciò non è che una piccola parte delle tutela predisposte dall’ordinamento nei confronti della riservatezza dei dati personali, tutela che vede il proprio centro nella creazione dell’Autorità Garante. Quest’ultima, infatti, è chiamata a porre in essere tutte le iniziative necessarie per assicurare una effettiva protezione della privacy dei cittadini, anche attraverso la sensibilizzazione degli stessi ad una diffusione consapevole e limitata delle informazioni personali sensibili.

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